1. Introduzione
Il 28 aprile 2001, il Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo ha approvato la prima legge sul
trust della Repubblica Popolare cinese. La legge, entrata in vigore il 1 ottobre di quest'anno nel cinquantaduesimo anniversario della fondazione della Repubblica Popolare, rappresenta un altro importantissimo passo nel processo di codificazione in atto in Cina, iniziato nel lontano 1978 e in via di completamento.
L'approvazione della legge sui trust (xintuo fa), attesa da tempo soprattutto negli ambienti finanziari, testimonia ancora una volta l'enorme sforzo compiuto in questi anni dalla leadership cinese sulla strada dell'edificazione di uno stato di diritto e contribuisce, nello stesso tempo, a delineare in modo sempre più caratterizzato l'attuale sistema giuridico cinese1.
La legge intende, da un lato disegnare un quadro giuridico certo nel settore finanziario emergente in sintonia con i criteri suggeriti dall'organizzazione mondiale per il commercio (W.T.O.) e dalla Banca Mondiale2, dall'altro risolvere alcune problematiche della riforma del sistema pensionistico e del processo di dismissione delle imprese statali considerati tra gli obbiettivi primari dell'attuale (X) Piano quinquennale.
Secondo le intenzioni del legislatore cinese, l'istituto del trust verrà utilizzato per disciplinare alcuni nodi cruciali del processo di riforma economica in atto. Innanzitutto per favorire la creazione di un sistema di fondi pensione che possa sostituire l'attuale inefficiente regime pensionistico, in modo da superare un modello (basato su contributi versati alla singola unità di lavoro) che non offre alcuna garanzia al lavoratore nel caso di fallimento della propria società. A medio termine, sulla scia di quanto già sperimentato in Russia3, il legislatore cinese ha l'ambizione di impiegare l'istituto del
trust per inquadrare giuridicamente i rapporti tra i beni delle società statali e chi li amministra. A questo riguardo la mancanza, a tutt'oggi, di un codice civile e di una Costituzione aggiornata alla realtà della Cina del terzo millennio4, che chiarisca in modo esaustivo la distinzione tra diverse forme di proprietà, più di quanto non faccia l'ormai datata legge sui
Principi generali di diritto civile, ha fatto maturare l'idea di disciplinare il particolare rapporto che si instaura tra i beni di proprietà statale delle società in mano pubblica (che costituiscono ancora il settore più importante dell'economia) e la loro gestione, che si vuole avvenga secondo principi e regole dell'economia di mercato. In seguito alla riforma societaria del 1993 che ha operato la trasformazione in S.r.l e S.p.a. delle vecchie aziende di Stato, la gestione di queste società è stata sempre più spesso demandata ad amministratori, che dispongono della più ampia autonomia, quasi ne fossero i titolari. Una maggiore certezza giuridica su tali rapporti, operando preferibilmente con istituti giuridici universalmente noti, contribuirà inoltre a chiarire uno degli aspetti che suscita più dubbi e diffidenze tra gli operatori economici occidentali, che si affacciano sul mercato cinese.
A tal proposito è interessante notare come la ricerca d'istituti giuridici, tratti da ordinamenti stranieri, utili a governare il processo di liberalizzazione dell'economia ha visto, da tempo, l'impegno dei più importanti giuristi cinesi5. Nel nostro caso, la decisione di adottare l'istituto del
trust nel processo di dismissione del patrimonio statale è stata presa, non senza aver prima esplorato altre vie, alimentando così un intenso dibattito in seno alla dottrina cinese. Solo per citare un'opinione, che ha avuto una certa risonanza anche in Italia, Mi Jian suggerì di impiegare con analoghe finalità l'istituto dell'usufrutto, così come disciplinato dal codice civile italiano6. Risulta utile soffermarsi nell'analisi dei lavori preparatori per cogliere aspetti più propriamente politici ed economici. Non potrà infatti sfuggire come il fatto che si sia in ultimo deciso di adottare un istituto come il trust, che, al contrario dell'usufrutto, conferisce al trustee la proprietà sui beni amministrati ha certamente una valenza giuridica e politica molto significativa ed è indice della "radicalità" con cui sono state portate avanti in questi anni le riforme economiche.
In verità, come quasi sempre avviene nella prassi del legislatore cinese, la regolamentazione di alcune tipologie di trust avveniva in Cina, già precedentemente all'approvazione di questa legge, con una serie di regolamenti settoriali, prevalentemente in ambito finanziario.
Agli inizi degli anni novanta, la scarsa regolamentazione nel settore finanziario e nella raccolta del risparmio gestito è stata peraltro concausa di episodi di fallimento come quello clamoroso della
Guangdong International Trust and Investment Corporation (GITIC). Non a caso è stato proprio da tale esperienza negativa che è venuta maturandosi, a partire dal 1993, l'esigenza di adottare una legislazione sui
trusts.
A sintesi di queste molteplici spinte, frutto di differenti esigenze, dopo quasi dieci anni di lavori preparatori che hanno prodotto diverse bozze provvisorie7, si è deciso di adottare una legge quadro. In questo senso la legge necessiterà, almeno in alcune delle sue possibili applicazioni, di regolamenti attuativi dettagliati da cui, come spesso accade, dipenderà l'interpretazione più o meno liberale di alcune enunciazioni oltremodo innovative per l'ordinamento cinese.
2. La legge
Forniamo ora una breve disamina della legge, senza alcuna pretesa di risolvere i numerosi interrogativi sollevati dalla lettura del testo. Valga la consueta avvertenza che si impone a chiunque voglia affrontare l'analisi di istituti tipici di diritto anglosassone: infatti la traduzione dei termini originali inglesi utilizzati dal legislatore cinese ripropone lo spinoso problema della resa difficoltosa, in altra lingua, del lessico di common law.
3. Definizione di trust
La legge8, composta da 74 articoli divisi in sette capitoli, regola tutte le tipologie di
trusts, privati, commerciali e di pubblico interesse, legalmente costituiti all'interno della Repubblica Popolare cinese. La definizione di
trust data dall'art.2 recita: "per trust si intende l'atto con cui il disponente
(weituoren), in virtù della fiducia riposta nel trustee (shoutuoren), affida al trustee i diritti di proprietà
(caichan quan)9 dei suoi beni che il trustee amministrerà, o di cui disporrà, in proprio nome secondo il volere del disponente a favore del beneficiario
(shouxinren) o per uno scopo specifico".
Quanto al modo di trasferimento, essa potrà essere "contrattuale" o "in altre forme consentite dalla legge": è in ogni caso richiesta la forma scritta. Nel primo caso il
trust si costituisce dal momento in cui si perfeziona il contratto, negli altri casi dal momento in cui il
trustee accetta l'incarico (art.8). Da ciò si evince come in via generale la legge cinese non prevede alcun tipo di controllo o di autorizzazione da parte di un'autorità amministrativa su tali atti, risultando così un enunciazione di portata quasi rivoluzionaria nell'ordinamento civilistico cinese.
4. I beni del trust
Una volta costituito, i beni oggetto del trust devono essere tenuti distinti dai beni personali del
trustee. Grazie alla distinzione delle due sfere patrimoniali, i beni del
trust non possono essere aggrediti dai creditori personali del trustee, dividendo così la sorte delle sue vicende patrimoniali personali da quelle del
trust. In particolare gli assets del trust non possono essere oggetto di misure esecutive eccetto che nei seguenti casi: (a) creditore del disponente che si avvalga di un diritto di prelazione sui beni del
trust maturato in tempo precedente alla creazione dello stesso; (b) debito attinente alla gestione del
trust; (c) debiti di natura fiscale da imputare al trust.
La legge prevede che nel caso in cui disponente e beneficiario coincidano, se il disponente per qualche ragione viene meno10, il
trust termina. In tal caso i beni che costituiscono il trust vengono di nuovo a congiungersi con quelli del disponente. Nel caso invece in cui il disponente sia un co-beneficiario, il
trust continua ad esistere e solamente la parte dei benefici di spettanza del disponente tornerà a riunirsi con i suoi beni personali.
La legge vieta inoltre ogni tipo di compensazione tra i debiti e i crediti in capo al
trustee e al disponente.
5. Le parti del trust: disponente, trustee e beneficiario
Nel capitolo quarto sono disciplinati i requisiti e le prerogative che devono rispettivamente avere disponente,
trustee e beneficiario.
Il disponente può essere persona fisica, giuridica o altra entità con capacità giuridica. Al disponente che spesso è anche il beneficiario del
trust, sono concessi, ampi poteri di controllo sulla gestione del trust. Oltre a consultare le scritture contabili e chiedere chiarimenti sull'amministrazione, il disponente ha il diritto, in speciali circostanze, di chiedere correttivi nell'amministrazione del
trust, affinché possa rispondere meglio agli interessi dei beneficiari. Ma vi è di più. Nel caso che il disponente ravvisi nella condotta del
trustee una amministrazione che violi quanto previsto nell'atto di disposizione, il disponente ha il diritto di far intervenire il Tribunale del Popolo
(Renmin Fayuan), per annullare un singolo atto (art. 22), o in circostanze più gravi, di "destituire" il
trustee (art. 23).
Gli ampi poteri di controllo concessi al disponente sono certamente da collegare alla prospettiva di un utilizzo dell'istituto per disciplinare la dismissione del patrimonio statale in favore di soggetti privati, laddove, in ogni caso, si prevede un diritto di far cessare il trust da parte dello Stato-disponente .
La disciplina della figura del trustee è delineata nell'intento di rendere effettiva la distinzione del patrimonio personale del
trustee rispetto a quello che egli amministra in favore dei beneficiari. A questo riguardo, se è vero che il
trustee risponde di regola limitatamente al patrimonio del trust, egli risponderà anche con il proprio patrimonio personale per i debiti contratti da una gestione impropria del patrimonio o nel caso si dimostri che abbia agito secondo finalità contrarie da quelle fissate dall'atto costitutivo.
Tra i doveri facenti capo al trustee vi è quello di tenere in ordine le scritture contabili e di informare periodicamente il disponente e i beneficiari sullo stato della gestione. Per la sua natura di rapporto fiduciario, l'amministrazione del
trust deve essere compiuta dal trustee in prima persona ma questi può tuttavia delegare un terzo rimanendo direttamente responsabile.
Il legislatore ha voluto significativamente disciplinare in maniera esplicita la fattispecie del co-trustees (un
trust gestito da più trustees). In caso di co-trustees (gongtong
xintuoren), i trustees amministrano in modo congiunto i beni del trust rimanendo responsabili in modo solidale. Inoltre la volontà espressa da uno dei
trustee nei confronti di terzi è vincolante anche per gli altri.
La legge disciplina in dettaglio i casi in cui il trustee cessi dalle sue funzioni e il passaggio di consegne tra il vecchio e il nuovo
trustee.
Il beneficiario, analogamente a quanto previsto per il disponente, può essere persona fisica, persona giuridica, o altro soggetto dotato di capacità giuridica.
Il disponente può essere il beneficiario e anche unico beneficiario. Il trustee può essere uno dei beneficiari ma non può essere il solo beneficiario.
Ai beneficiari sono riconosciuti gli stessi diritti di supervisione e controllo attribuiti al disponente dagli art. 20-23 della stessa legge. Nel caso di disaccordo tra beneficiario e disponente sull'esercizio di suddetti diritti, il beneficiario può chiedere che si pronunci il Tribunale del Popolo. La legge prevede anche a regolare i casi in cui uno o tutti i beneficiari rinuncino ai propri
benefici.
6. Casi di nullità ed invalidità
Tra i casi di nullità previsti dall'art.11 (che peraltro rispecchiano ciò che prevedono leggi di altri paesi) occorre evidenziare il comma che dichiara nullo il
trust che ha per finalità quello di violare la legge o arrecare un danno all'interesse pubblico. Con tale disposizione il legislatore cinese ha voluto porre un freno alla diffusa pratica utilizzata da operatori economici occidentali di aggirare i settori dell'economia a loro preclusi utilizzando un prestanome cinese.
Il trust è annullabile su richiesta dei creditori del disponente, nel caso ritengano che la sua costituzione possa ledere i loro legittimi interessi entro un anno dalla conoscenza, effettiva o presunta, della costituzione del
trust. Non può tuttavia essere chiesta la ripetizione di ciò che il beneficiario ha ricevuto in buona fede.
7. Durata del Trust
Il capitolo quinto disciplina i casi e le procedure con cui il trust viene ad estinguersi. Secondo l'art.53 il trust ha termine nei seguenti casi: (a) le finalità per cui è stato istituito sono state già realizzate o non sono più possibili da realizzare; (b) la continuazione del trust produca effetti contrari alle finalità per cui è stato creato; (c) il trust è stata dichiarato nullo; (d) per il consenso di tutte le parti; (e) per altre ragioni previste nell'atto costitutivo; (f) al verificarsi di altre circostanze regolate dalla legge. A proposito di quest'ultima fattispecie, è indicativo quanto stabilito dall'art.50 che prevede il diritto di porre termine al trust da parte del disponente nel caso egli sia rimasto l'unico beneficiario del trust, salvo eventuali previsioni contrarie previste nell'atto costitutivo; ciò soprattutto in relazione all'utilizzo che il legislatore vorrà fare di questo istituto.
8. Il trust di pubblico interesse
La normativa cinese prevede, nel capitolo sesto, l'istituzione di un gongxin xintuo, letteralmente "trusts di pubblico interesse", assimilabile al charitable trust. L'art.60 definisce i trust di pubblico interesse quelli "che hanno come finalità di aiutare i poveri, assistere le vittime di una calamità, dare sostegno ai disabili, promuovere lo sviluppo della formazione, delle scienze e tecnologie, della cultura, delle arti, dello sport, sviluppare la ricerca medica e la sanità pubblica, proteggere l'ambiente o sviluppare altre cause di pubblico interesse". Solo per questo tipo di trust la legge prevede un'autorizzazione e un controllo da parte di un organo amministrativo. La gestione del trust, che è vincolata alle sole attività per cui si è formata, è demandata ad un trust controller (xintuo jiancharen) che se non è individuato dall'atto costitutivo, è nominato ex officio.
9. Conclusioni
Da quanto sopra illustrato credo si evinca come la normativa cinese sul
trust sia in sintonia, almeno da un punto di vista formale, con quanto previsto dalle legislazioni di altri paesi di
civil law, ed in particolar modo a quella giapponese a cui si è abbondantemente ispirata11. Aspetti caratterizzanti come il trasferimento fiduciario, la segregazione dei beni del trust, l'affidamento, i poteri ritenuti dal disponente, i connotati fiduciari, i conflitti d'interesse e la tutela giudiziale sono disciplinati dalla legge conformemente alla maggior parte dei paesi di
civil law che hanno adottato normative sul trust . Sarà ora compito dei regolamenti attuativi confermare l'orientamento indicato dalla legge.
L'approvazione della legge sul trust è infine importante non solo per le implicazioni che avrà sulla pratica del diritto e sui alcuni nodi fondamentali della politica economica della Cina del futuro, ma offre anche un fertile terreno di riflessione per gli studiosi di diritto comparato12.
Gli aspetti significativi della legge non si limitano dunque all'analisi delle modalità con cui l'istituto del
trust sarà introdotto in Cina ma arricchisce anche le considerazioni circa l'attuale fisionomia del diritto cinese e la sua eventuale autonomia dalla tradizionale ripartizione delle famiglie giuridiche: a tal punto che oggi è forse possibile riscontrare, parallelamente all'originale teoria dell'economia socialista di mercato, il modellarsi di un altrettanto originale sistema giuridico che nato poco più che cento anni fa e soggetto a diverse e alterne influenze dall'esterno sta per divenire, anche grazie alla crescente influenza politica esercitata dalla Cina in campo internazionale, un originale sistema giuridico il cui studio merita certamente di essere
approfondito.