SOMMARIO: Capitolo I Principi Generali. - Capitolo II Doveri e diritti.
- Capitolo III Classificazione delle cariche. - Capitolo IV Reclutamento. - Capitolo V Valutazione.
- Capitolo VI Premi. - Capitolo VII Disciplina. - Capitolo VIII Promozione e retrocessione.
- Capitolo IX Nomina e cessazione delle funzioni. - Capitolo X Formazione. - Capitolo XI Mobilità.
- Capitolo XII Incompatibilità. - Capitolo XIII Salario, assicurazione e assistenza.
- Capitolo XIV Dimissioni e licenziamento. - Capitolo XV Pensionamento. - Capitolo XVI Ricorsi e accuse.
- Capitolo XVII Gestione e controllo. - Capitolo XVIII Disposizioni complementari.
Cap. I Principi Generali
Art. 1 - Queste Norme sono state elaborate in conformità con le disposizioni della
Costituzione2, al fine di realizzare una gestione razionale dei funzionari statali, garantire il perfezionamento e l'onestà degli stessi e promuoverne l'efficienza amministrativa.
Art. 2 - Il sistema dei funzionari statali deve applicare la linea fondamentale che consiste nel porre la costruzione economica come punto centrale, nell'attenersi ai quattro principi fondamentali e nel perseguire la politica di riforma e apertura; esso ha come obiettivo quello di servire il popolo e nella scelta del personale segue i criteri di coscienza politica combinata a competenza professionale, secondo i principi di trasparenza, eguaglianza, competizione e selezione.
Art. 3 - Queste Norme si applicano al personale degli organi amministrativi statali di ogni livello, fatta eccezione per gli addetti ai servizi di
manutenzione.3
Art. 4 - I funzionari statali esercitano le loro funzioni in base alla legge e sono tutelati dalla legge.
Art. 5 - I funzionari statali che sono membri dei governi popolari ad ogni livello sono nominati e rimossi dalla carica in base alle leggi e ai regolamenti dello Stato in materia.
Cap. II Doveri e diritti
Art. 6 - I funzionari statali hanno i seguenti doveri:
1) osservare la Costituzione, le leggi e i regolamenti;
2) adempiere al servizio pubblico in base a leggi, regolamenti e politiche dello Stato;
3) essere a stretto contatto con le masse, prestare loro ascolto, accettare il loro
controllo4 e servire il popolo con tutte le loro forze;
4) salvaguardare la sicurezza, il prestigio e gli interessi dello Stato;
5) adempiere all'incarico con lealtà, lavorare con diligenza, eseguire fedelmente il proprio dovere e le proprie responsabilità e obbedire agli ordini;
6) proteggere i segreti di Stato e i segreti professionali;
7) essere imparziali e onesti, lavorare in modo altruista per l'interesse pubblico;
8) adempiere a tutti gli altri obblighi stabiliti dalla Costituzione e dalla legge.
Art. 7 - I funzionari statali hanno i seguenti diritti:
1) non essere destituiti, retrocessi, licenziati o sottoposti a sanzioni amministrative senza fondamento giuridico e al di fuori di procedure legali;
2) godere dei poteri necessari per l'adempimento delle proprie funzioni;
3) percepire la remunerazione e i trattamenti assicurativi e assistenziali;
4) essere formati e addestrati politicamente e professionalmente;
5) formulare critiche e proposte nei confronti del lavoro svolto dagli organi amministrativi statali e dai loro
dirigenti;5
6) presentare ricorsi e accuse;
7) dimettersi, in base alle norme;
8) godere di tutti gli altri diritti stabiliti dalla Costituzione e dalla legge.
Cap. III Classificazione delle cariche
Art. 8 - Agli organi amministrativi statali viene applicato il sistema di classificazione delle cariche.
Gli organi amministrativi statali di ogni livello secondo le norme statali in materia, attuano tale classificazione in base agli organi, al personale e alle loro funzioni definite; elaborano la classificazione delle cariche, determinano le responsabilità e le qualifiche di ciascuna carica, sulla base di queste decidono l'assunzione, la valutazione, la formazione e la promozione dei funzionari statali.
Gli organi amministrativi statali stabiliscono l'ordine delle cariche e dei livelli in base alla classificazione delle cariche.
Art. 9 - Le cariche dei funzionari statali si dividono in dirigenziali e
non-dirigenziali.
Le cariche non-dirigenziali sono: personale d'ufficio, personale di sezione, personale direttivo di sezione e loro assistenti, assistenti inquirenti, inquirenti, vice ispettori,
ispettori.6
Art. 10 - I funzionari statali si classificano in 15
livelli.7
Cariche e livelli corrispondono come segue:
1) Primo Ministro del Consiglio degli Affari di Stato: 1° livello;
2) vice-primo ministro del Consiglio degli Affari di Stato, membri del Consiglio degli Affari di Stato: 2°
- 3° livello;
3) ministri, dirigenti dell'amministrazione provinciale: 3° -4° livello;
4) vice-ministri, vice-dirigenti dell'amministrazione provinciale: 4° - 5° livello;
5) direttori di dipartimenti, di uffici, ispettori: 5° - 6° livello;
6) vice direttori di dipartimenti, di uffici, vice ispettori: 6° -8° livello;
7) direttori di divisione, capi distretto, inquirenti: 7° - 10° livello;
8) vice direttori di divisione, vice capi di distretto, assistenti inquirenti: 8°
- 11° livello;
9) capi sezione, di cantone, personale direttivo di sezione: 9° - 12° livello;
10) vice capi di sezione, di cantone, assistenti del personale direttivo di sezione: 9°
- 13° livello;
11) personale di sezione: 9° - 14° livello;
12) personale di ufficio: 10° - 15° livello.8
Art. 11 - Il livello dei funzionari statali dipende dalla carica che ricoprono, dal grado di responsabilità della posizione, dal grado di difficoltà del lavoro, dalla dimostrazione di coscienza politica e di competenza professionale, dai risultati ottenuti nel lavoro e dall'esperienza acquisita.
Art. 12 - I dipartimenti del lavoro dei governi popolari di ogni livello, a seconda delle necessità, nel caso di aumenti, riduzioni o modifiche dei posti devono rideterminare gli organici in base alle disposizioni legislative.
Cap. IV Reclutamento (lu yong)
Art. 13 - Gli organi amministrativi statali assumono funzionari statali con cariche non dirigenziali di livello uguale o superiore a quello di personale direttivo di sezione, tramite selezione con esami pubblici, metodi di valutazione rigorosi, prendendo in considerazione la coscienza politica e la competenza professionale.
Nell'assunzione di funzionari statali, i governi popolari locali delle regioni autonome delle minoranze e i dipartimenti per gli affari nazionali dei governi popolari di ogni livello devono prestare un'attenzione particolare ai candidati delle minoranze nazionali.
Art. 14 - Le assunzioni dei funzionari statali devono effettuarsi nei limiti delle quote di personale stabilite e in base alle qualifiche richieste dalla carica.
Art. 15 - I candidati agli esami di funzionario statale devono possedere le qualifiche stabilite dalle nonne statali.
Art. 16 - Le assunzioni dei funzionari statali devono avvenire secondo le seguenti procedure:
1) pubblicazione di bandi di concorso;
2) esame delle qualifiche dei candidati;
3) esami pubblici per i candidati ritenuti in possesso delle qualifiche;
4) valutazione della correttezza politica, qualità morali, capacità lavorative ed altri aspetti dei candidati ammessi;
5) elaborazione di una lista del personale ammesso sulla base dell'esame e della valutazione; lista che deve essere Sottoposta all'esame e all'approvazione del Dipartimento del Personale del Governo Popolare di livello superiore a duello di municipalità divisa in distretti.
L'assunzione di funzionari statali con incarichi speciali9 è approvata dal Dipartimento del personale del Consiglio degli Affari di Stato o dal Dipartimento del Personale del Governo Popolare provinciale e può avvenire con procedure semplificate o con l'adozione di altri metodi di esame e valutazione.
Art. 17 - Gli esami di assunzione dei funzionari statali degli organi dell'amministrazione statale centrale sono organizzati dal Dipartimento del Personale del Consiglio degli Affari di Stato.
Gli esami di assunzione dei funzionari statali degli organi amministrativi statali locali di ogni livello sono organizzati dal Dipartimento del Personale del Governo Popolare provinciale.
Art. 18 - I funzionari statali assunti dai Dipartimenti del Lavoro dei Governi popolari per incarichi a livello provinciale e superiore devono avere un'esperienza lavorativa nei livelli di base superiore a due anni. I funzionari statali assunti secondo le norme ma che non hanno un'esperienza lavorativa devono programmare un periodo lavorativo a livello di base da 1 a 2 anni.
Art. 19 - I funzionari statali appena assunti hanno un periodo di prova di 1 anno. Sono nominati se ottengono la qualifica dopo il periodo di prova; in caso contrario viene annullata l'assunzione e lo stipendio.
I funzionari statali appena assunti durante il periodo di prova devono seguire corsi di formazione.
Cap. V Valutazione (kaohe)
Art. 20 - Gli organi amministrativi statali, entro i limiti delle loro competenze, valutano globalmente la coscienza politica
(de), la competenza professionale (neng), l'assiduità (qin) e i risultati ottenuti
(ji), dando importanza particolarmente ai risultati ottenuti nel lavoro.
Art. 21 - Nella valutazione dei funzionari statali si devono applicare i principi di oggettività e imparzialità, combinare i giudizi dei dirigenti e delle masse e la valutazione ordinaria e periodica.
Art. 22 - La valutazione dei funzionari statali si distingue in valutazione ordinaria e annuale. La valutazione ordinaria è usata come base per quella annuale.
Art. 23 - Gli organi dell'amministrazione statale, nel corso della valutazione annuale, istituiscono una commissione d'esame non permanente o un gruppo d'esame sotto la direzione dei responsabili del dipartimento, incaricata del lavoro di valutazione annuale dei funzionari statali.
Art. 24 - La valutazione annuale si basa su di un rapporto individuale; successivamente i dirigenti che hanno competenza in materia, sulla base anche delle opinioni espresse dalle masse, esprimono le proprie osservazioni e quindi formulano una valutazione; infine dopo la verifica della commissione d'esame o del gruppo, i responsabili del dipartimento decidono il grado della valutazione.
Nella valutazione dei funzionari statali che hanno cariche direttive di livello equivalente e superiore a quello di Dipartimento del Lavoro del Consiglio degli Affari di Stato e di Dipartimento del Lavoro dei Governi popolari locali di ogni livello a partire da quello di distretto, quando necessario, si può procedere a un sondaggio dell'opinione pubblica oppure a una valutazione attraverso la discussione democratica.
Art. 25 - Il risultato della valutazione annuale si divide in 3 gradi: eccellente, competente, incompetente.
Il risultato della valutazione dei funzionari statali deve essere notificato in forma scritta all'interessato. Nel caso di obiezioni al risultato della valutazione si può chiedere il riesame in base alle norme in materia.
Art. 26 - Il risultato della valutazione annuale del funzionario statale serve come base per premi e sanzioni, per la formazione, il licenziamento, il cambiamento di funzioni e il grado salariale.
Cap. VI Premi (jianli)
Art. 27 - Gli organi amministrativi statali premiano i funzionari statali che hanno ottenuto risultati e dato contributi notevoli oltre ad altri importanti meriti. I premi ai funzionari statali si basano sul principio di unione di incentivi morali e
materiali.10
Art. 28 - Devono essere premiati i funzionari statali che:
1) hanno svolto il proprio incarico con lealtà, hanno lavorato con zelo e con risultati notevoli;
2) hanno osservato la disciplina, hanno lavorato con correttezza e imparzialità e sono serviti da modello;
3) nel lavoro possiedono inventiva, creatività, avanzano proposte di razionalizzazione, contribuendo a rimarchevoli risultati economici e sociali del paese;
4) hanno avuto risultati di rilievo nella cura della proprietà pubblica e nella conservazione dei beni statali;
5) si sono dimostrati capaci nella prevenzione o nel prestare aiuto in caso di incidenti, hanno fatto in modo che gli interessi dello Stato e del popolo non fossero danneggiati oppure hanno evitato peggiori danni;
6) in caso di situazioni di estremo pericolo o di disastri naturali hanno offerto grandi contributi senza riguardo per la sicurezza personale;
7) hanno ottenuto risultati nella lotta contro le violazioni della legge e della disciplina;
8) nei rapporti internazionali hanno difeso il prestigio e gli interessi dello Stato;
9) hanno ottenuto altri successi.
Art. 29 - I funzionari statali sono premiati con: lode, registrazione di merito di 3°, 2° e 1° grado, conferimento di titolo onorifico.
Gli organi amministrativi statali in base alle norme accordano incentivi materiali ai funzionari statali premiati come previsto nel comma precedente.
Art. 30 - La competenza e le procedure per i premi dei funzionari statali sono regolate dalle norme statali in materia.
Cap. VII Disciplina (jilu)
Art. 31 - I funzionari statali devono osservare rigorosamente la disciplina e non devono tenere le seguenti condotte:
1) propagare opinioni che nuocciono alla reputazione del governo, costituire o partecipare a organizzazioni illegali, costituire o partecipare a associazioni di opposizione al governo, manifestazioni e dimostrazioni o altre attività, costituire o prendere parte a scioperi;
2) essere negligenti in servizio, compromettere il lavoro;
3) opporsi alle risoluzioni e ordini dei più alti gradi;
4) mettere a tacere le critiche, adottare atteggiamenti vendicativi;
5) propagare il falso e ingannare i dirigenti e le masse;
6) praticare la corruzione, rubare, offrire o accettare bustarelle o utilizzare la propria autorità per perseguire il profitto personale o quello altrui;
7) dilapidare i fondi pubblici, sperperare i beni statali;
8) abusare del proprio potere, violare gli interessi delle masse, danneggiare i rapporti tra governo e masse popolari;
9) divulgare segreti di Stato e professionali;
10) nelle attività degli affari esteri non curarsi del prestigio e degli interessi dello Stato;
11) prendere parte o sostenere attività pornografiche, consumo di stupefacenti, pratiche superstiziose o il gioco d'azzardo;
12) violare la moralità pubblica e avere influenze dannose;
13) praticare il commercio, creare imprese o prendere parte ad altre attività imprenditoriali con fini di lucro;
14) altre azioni che violano la disciplina.
Art. 32 - I funzionari statali che hanno violato le norme di disciplina dell'art. 31 che non ancora costituiscono reato oppure costituiscono reato ma in base alle norme di legge non creano responsabilità penale, devono subire una sanzione amministrativa; se le circostanze non sono gravi, dopo la riforma attraverso la critica e l'educazione, possono anche evitare la sanzione amministrativa.
Art. 33 - Le sanzioni amministrative sono: ammonimento, biasimo, biasimo più severo, retrocessione, destituzione,
revoca.11
Chi riceve la sanzione della destituzione simultaneamente ha una riduzione del salario, della posizione e del livello.
Durante il periodo di sanzione amministrativa non si può essere promossi di posizione e di livello; chi ha ricevuto una sanzione amministrativa, eccetto l'ammonimento, non può ottenere un avanzamento di grado salariale.
Art. 34 - Le sanzioni inflitte ai funzionari statali devono essere applicate in base a disposizioni di legge ed entro il termine previsto dalle norme.
Le sanzioni dei funzionari statali devono essere decise in base a fatti chiari, prove certe, la loro natura fissata con esattezza, regolata in modo adeguato, perfetta dal punto di vista formale.
Art. 35 - Le sanzioni amministrative dei funzionari statali, conformemente alla legge, si distinguono in decisioni degli organi di nomina o degli organi di controllo amministrativo; delle sanzioni di revoca devono essere informati gli organi di livello superiore per la registrazione.
Della revoca dei funzionari statali decisa dagli organi amministrativi di livello di distretto e inferiore si devono informare i governi popolari di distretto per l'approvazione.12
Art. 36 - Le sanzioni amministrative dei funzionari statali decise in base all'art. 33, eccetto la revoca, possono essere annullate dall'organo che l'ha decisa in un periodo tra i 6 mesi e i 2 anni. Ma l'annullamento della sanzione della retrocessione e della destituzione non può essere considerato allo stesso modo della ricostituzione dei gradi e delle funzioni di origine.
Ma l'annullamento della sanzione della retrocessione e della destituzione non significa ricostituzione dei gradi e delle funzioni di origine.
I funzionari statali durante il periodo di sanzione amministrativa possono anticipatamente avere annullata la sanzione se hanno dato un particolare contributo.
Dopo l'annullamento, la sanzione amministrativa non produce più effetti sulla promozione, il livello e il grado salariale.
Art. 37 - La decisione della sanzione amministrativa e del suo annullamento devono essere comunicate all'interessato in forma scritta.
Cap. VIII Promozione e retrocessione
(shengjiang)
Art. 38 - I funzionari statali sono promossi applicando i principi di coscienza politica, competenza professionale e merito, prendendo in considerazione i risultati del loro lavoro.
Art. 39 - La promozione dei funzionari statali deve avvenire entro le quote sul numero dei posti approvate dallo Stato.
Art. 40 - I funzionari statali promossi devono possedere le qualifiche richieste per la nomina; quelli promossi a cariche dirigenziali del livello direttamente superiore, in generale devono avere un'esperienza di più di 2 incarichi a livello inferiore.
Art. 41 - La promozione dei funzionari statali deve seguire le seguenti procedure:
1) i candidati sono esaminati in base alle scelte effettuate congiuntamente da dirigenti e masse;
2) per decidere la nomina si deve procedere all'esame delle qualifiche richieste;
3) procedere alla promozione sulla base della valutazione annuale;
4) la selezione dei candidati è decisa in una discussione collettiva dei dirigenti degli organi di nomina.
I funzionari statali promossi a posti dirigenziali devono prendere parte a un periodo di formazione.
Art. 42 - La promozione dei funzionari statali deve avvenire per livelli, secondo l'ordine delle posizioni previsto dalle norme. Solo chi mostra particolare coscienza politica e competenza professionale e risultati particolarmente meritevoli nel lavoro può essere promosso di due livelli; ma la promozione, in base alle norme, deve essere approvata dal dipartimento competente.
Art. 43 - I funzionari statali, se nella valutazione annuale sono giudicati incompetenti oppure non all'altezza dei compiti, non adatti a un cambiamento d'incarico allo stesso livello, devono essere retrocessi in base alle disposizioni di legge.
Art. 44 - Gli organi di nomina sulla base della promozione o retrocessione e dei risultati della valutazione annuale dei funzionari statali rivedono il livello e grado salariale in base alle leggi.
Cap. IX Nomina e cessazione delle funzioni
(remian)
Art. 45 - Ai funzionari statali si applica il sistema di nomina
(weiren), a una parte delle cariche il sistema di assunzione con contratto
(pinren).
Art. 46 - Il Consiglio degli Affari di Stato e i governi popolari locali di ogni livello superiore al distretto e i loro dipartimenti del
lavoro13 nominano e destituiscono i funzionari statali in base alla procedura e ai poteri di nomina e destituzione previsti dalle norme.
Art. 47 - I funzionari statali che si trovano nelle seguenti condizioni ricevono la nomina:
1) i nuovi assunti qualificati dopo la fine del periodo di prova;
2) quelli che dalle unità di lavoro, imprese e altri organi sono stati trasferiti in organi amministrativi statali;
3) quelli che hanno cambiato incarico;
4) quelli promossi o retrocessi;
5) quelli che hanno cambiato impiego per altri motivi.
Art. 48 - I funzionari statali che si trovano nelle seguenti condizioni cessano dalle loro funzioni:
1) quelli che hanno cambiato incarico;
2) quelli promossi o retrocessi;
3) quelli che hanno lasciato l'impiego per un periodo di studio superiore ad un anno;
4) quelli che per motivi di salute non hanno potuto lavorare regolarmente per un periodo superiore ad un anno;
5) quelli in pensione;
6) quelli che per altre ragioni hanno cambiato incarico.
Art. 49 - I funzionari statali in linea di principio hanno un solo incarico ma, per necessità di lavoro, con l'autorizzazione degli organi di nomina, possono cumulare un'altra carica all'interno degli organi amministrativi statali.
Art. 50 - Le norme statali definiscono l'età massima di servizio dei funzionari statali che occupano posizioni dirigenziali di diversi livelli.
Cap. X Formazione (peicun)
Art. 51 - Gli organi amministrativi statali in base alle necessità dello sviluppo economico e sociale e secondo la richiesta di posti procedono alla formazione dei funzionari statali in modo pianificato.
La formazione dei funzionari statali segue i principi di legare la teoria alla pratica, lo studio all'attività lavorativa, l'insegnamento ai bisogni e alla ricerca di risultati.
Art. 52 - La formazione dei funzionari statali si divide in: formazione di nuovi assunti; formazione dei promossi a posti dirigenziali; formazione di specializzazione professionale secondo i bisogni di un lavoro specifico e formazione di aggiornamento dei funzionari statali in carica.
Art. 53 - La Scuola Nazionale di Pubblica Amministrazione, gli istituti locali di pubblica amministrazione e gli altri organismi di formazione assolvono il compito di formare i funzionari statali in base alle norme in materia.
Art. 54 -I risultati e le valutazioni del periodo di formazione sono considerati come uno degli elementi di base per la nomina o la promozione dei funzionari statali.
Cap. XI Mobilità (jiaoliu)
Art. 55 - Il sistema di mobilità si applica ai funzionari statali.
La mobilità dei funzionari statali si può effettuare sia all'interno di organi amministrativi statali sia con altri organi e unità di lavoro.
Per mobilità si intende il trasferimento, il cambiamento di incarico, la rotazione e l'addestramento in servizio.
La mobilità dei funzionari statali degli organi amministrativi è prevista ogni anno in percentuale
fissa.14
Art. 56 - Gli organi amministrativi statali di ogni livello devono trovare posti liberi in proporzione al numero di funzionari statali che devono essere trasferiti incaricati o avvicendati, prima di accettarli.
Art. 57 - Per trasferimento (diaoren) si intende trasferire personale che lavora all'esterno di organi amministrativi statali all'interno di questi con cariche direttive oppure non direttive di livello uguale o superiore a vice inquirente oppure trasferire funzionari statali all'esterno di organi amministrativi statali.
Chi è trasferito negli organi amministrativi statali deve sostenere un esame rigoroso, possedere il livello politico ideologico richiesto, la competenza professionale e le qualifiche. Quelli qualificati devono sottoporsi ad un periodo di formazione in una scuola amministrativa o in un altro organismo di formazione designato e solo dopo avere la nomina formale.
I funzionari statali trasferiti all'esterno degli organi amministrativi statali non possono più conservare la qualifica di funzionari statali.
Art. 58 - ll cambiamento di incarico (zhuanren) consiste nel trasferimento del funzionario statale ad un'altra carica dello stesso livello in un organo amministrativo statale (compreso il trasferimento in un'altra regione o dipartimento ) per necessità di lavoro o per altri validi
motivi.15
Il cambiamento di incarico deve essere conforme alle condizioni richieste dalle norme per la funzione; dopo la valutazione e la qualifica deve conformarsi alle procedure normative.
Art. 59 - Per rotazione (lunhuan) si intende la rotazione degli incarichi in modo pianificato dei funzionari degli organi amministrativi statali a cariche dirigenziali oppure non dirigenziali ma di carattere
speciale.16
Della rotazione degli incarichi dei funzionari statali sono responsabili gli organi di nomina che hanno competenza in materia di gestione dei funzionari statali.
Art. 60 - Per addestramento in servizio (guazhi
duanlian) si intende l'invio dei funzionari statali in servizio degli organi amministrativi in modo pianificato per un periodo stabilito negli organi di base, imprese o unità di lavoro per svolgere un determinato incarico.
Nel periodo di addestramento in servizio dei funzionari statali il rapporto di subordinazione con l'organo di appartenenza non cambia.
Cap. XII Incompatibilità (huibi)
Art. 61 - I funzionari statali uniti da rapporti di matrimonio, consanguinei in linea diretta, parenti collaterali fino alla terza generazione e affini, non possono nello stesso organo assumere cariche ambedue direttamente subordinate allo stesso dirigente amministrativo oppure cariche direttive tra cui vi sono rapporti di tipo gerarchico, né possono negli organi di cui uno di loro assume una carica direttiva occuparsi di lavori di controllo, verifica dei conti, di personale, finanze.
Art. 62 - I funzionari statali nell'esercizio delle loro funzioni, in base all'art. 61 devono evitare di occuparsi di questioni che riguardano il proprio interesse o quello di consanguinei.
Art. 63 - I funzionari statali non possono assumere incarichi dirigenziali nei governi popolari locali a livello di distretto e inferiore nelle proprie regioni natali. Ma è fatta eccezione per i funzionari statali dei governi popolari locali delle regioni autonome delle minoranze.
Cap. XIII Salario, assistenza e assicurazione
Art. 64 - Il sistema salariale dei funzionari statali applica il principio "a ciascuno secondo il suo lavoro".
Ai funzionari statali si applica il sistema salariale basato sul livello della carica.
Il salario dei funzionari statali principalmente è formato del salario relativo alla
carica17, al grado18, al salario di base e all'anzianità.
I funzionari statali in base alle norme statali godono dell'indennità relativa al luogo di lavoro e di altre
indennità.19
Art. 65 - Ai funzionari statali si applica il sistema di aumento salariale periodico.
Chi nella valutazione annuale ottiene "eccellente" o "competente" può ottenere un aumento salariale e una gratifica in base alla normativa.
Art. 66 - Il livello salariale dei funzionari statali è essenzialmente equivalente al livello salariale medio del personale corrispondente delle imprese di Stato.
Art. 67 - Lo Stato, in base allo sviluppo economico nazionale e al cambiamento dell'indice dei prezzi e del costo della vita, aumenta in modo pianificato il salario di base dei funzionari statali, affinché il salario reale dei funzionari statali aumenti progressivamente.
Art. 68 - I nuovi assunti, durante il periodo di prova, percepiscono un salario di tirocinio; dopo il periodo di prova e la nomina ufficiale, il salario è deciso in base alla carica e al grado.
Art. 69 - I funzionari statali, in base alle norme statali, godono del trattamento di assistenza e
dell'assicurazione.20
Art. 70 - Fatta eccezione per quanto stabilito dalla legge, dai regolamenti e politiche dello Stato, gli organi amministrativi statali non possono aumentare o ridurre il salario dei funzionari statali in nessun modo né possono aumentare o ridurre il trattamento assicurativo o di assistenza.
Cap. XIV Dimissioni e licenziamento
(cizhi citui)
Art. 71 - Nel caso di dimissioni, i funzionari statali devono presentare una richiesta scritta agli organi di nomina i quali devono entro 3 mesi esaminare e approvare. Durante l'esame e l'approvazione, chi ha presentato la richiesta non può lasciare l'impiego di propria iniziativa.
Gli organi amministrativi statali possono, in base alle circostanze reali, stabilire una durata minima di servizio dei funzionari statali tra 3 e 5 anni; non possono dimettersi quelli che non compiono la durata minima di servizio.
Non possono dimettersi i funzionari statali che occupano posizioni speciali che riguardano la sicurezza dello Stato o segreti importanti.
Art. 72 - Gli organi amministrativi statali revocano i funzionari statali che lasciano l'impiego senza autorizzazione in violazione dell'art. 71.
Art. 73 - Dopo le dimissioni, il funzionario statale, nei 2 anni successivi, non può occupare una carica nelle imprese, enti o altre attività lavorative con fini di lucro e con rapporti di dipendenza dagli organi da cui
proviene21, senza l'approvazione dell'organo di nomina di origine.
Art. 74 - I funzionari statali possono essere licenziati nei seguenti casi:
1) se nella valutazione annuale sono dichiarati "incompetenti" per 2 anni consecutivi;
2) se non sono all'altezza dei loro compiti attuali e non accettano altre disposizioni;
3) se rifiutano disposizioni ragionevoli prese a causa della riorganizzazione, soppressione o fusione dell'unità, riduzioni del personale, riorganizzazione del lavoro;
4) se si assentano dal lavoro o se senza motivi validi superano il termine stabilito di assenza dal lavoro di 15 giorni consecutivi o un totale di 30 giorni in un anno;
5) se non adempiono agli obblighi, non rispettano la disciplina e non modificano questo atteggiamento nonostante ripetuti richiami e se risulta inadeguata la sanzione della revoca.
Art. 75 - Il licenziamento di un funzionario statale è proposto dall'organo di appartenenza; è sottoposto agli organi di nomina in base alle competenze di gestione per l'esame e per l'approvazione; la decisione è comunicata per iscritto all'interessato.
Art. 76 - I funzionari statali licenziati possono, in base alle norme statali in materia, godere di un sussidio di disoccupazione.
Art. 77 - I funzionari statali dimessisi o licenziati, prima di lasciare il lavoro, devono compiere le formalità di passaggio delle consegne e, se necessario, accettare un controllo finanziario.
I funzionari statali dimessisi o licenziati da un organo amministrativo statale non possiedono più la qualifica di funzionario statale.
Cap. XV Pensionamento (tuixiu)
Art. 78 - Fatta eccezione per i casi regolamentati in altro modo dallo Stato, i funzionari statali, conformemente alle seguenti condizioni, devono andare in pensione:
1) gli uomini al compimento dei 60 anni, le donne dei 55;
2) quelli che hanno perso la capacità lavorativa.
Art. 79 - I funzionari statali, conformemente alle seguenti condizioni, se ne fanno richiesta essi stessi, possono anticipare il pensionamento con l'approvazione degli organi di nomina:
1) gli uomini al compimento del 55° anno di età, le donne del 50°, con almeno 20 anni di servizio;
2) quelli che hanno almeno 30 anni di servizio.
Art. 80 - Dopo il pensionamento, i funzionari statali beneficiano della pensione di vecchiaia e di tutte le altre forme di remunerazione previste dalle norme statali.
Cap. XVI Ricorsi e accuse (shensu
konggao)
Art. 81 - Se i funzionari statali contestano una decisione che li riguarda possono, entro 30 giorni dal ricevimento della decisione, chiederne il riesame all'organo che ha preso la decisione oppure presentare ricorso al dipartimento del personale del governo popolare di pari livello; quelli che contestano una sanzione amministrativa possono ricorrere agli organi di controllo amministrativo.
Gli organi che ammettono il ricorso di un funzionario statale devono prendere una decisione in base alle norme in materia.
Durante il periodo del riesame e del ricorso non si sospende l'applicazione delle decisioni prese riguardo ai funzionari statali.
Art. 82 -I funzionari statali in caso di violazione di diritti e interessi legittimi possono presentare denuncia contro organi amministrativi statali e dirigenti davanti a un organo amministrativo superiore o un organo di controllo amministrativo.
Gli organi che ammettono una denuncia di un funzionario statale devono prendere una decisione in base alle norme statali in materia.
Art. 83 - I ricorsi e le accuse dei funzionari statali devono essere fedeli ai fatti.
Art. 84 - Gli organi amministrativi statali devono correggere immediatamente le decisioni errate riguardo ai funzionari statali; se ne hanno leso la reputazione devono fare in modo di ristabilirla, eliminarne le conseguenze, presentare delle scuse; se hanno causato un danno
economico22, devono prendersi la responsabilità dell'indennizzo.
Cap. XVII Gestione e controllo
Art. 85 - Il Dipartimento del Personale del Consiglio degli Affari di Stato è incaricato della gestione generale dei funzionari statali.
Il Dipartimento del Personale dei governi popolari locali a livello di distretto e superiore è incaricato della gestione generale dei funzionari statali all'interno della propria circoscrizione amministrativa.
Art. 86 - Se vi sono violazioni delle disposizioni di queste Norme, in base a situazioni diverse, i governi popolari a livello di distretto e superiore oppure i dipartimenti del personale prendono le seguenti misure:
1) il reclutamento, la promozione, il trasferimento e il cambiamento d'incarico dei funzionari statali non conformi alle norme, ai limiti dell'organico e alle qualifiche richieste, sono dichiarati nulli;
2) nel caso di violazione di norme statali, è annullata la decisione che modifica il salario dei funzionari statali, la pensione di anzianità e i criteri di determinazione dei trattamenti di assicurazione e assistenza;
3) l'assunzione, la nomina, la valutazione, i premi e il licenziamento dei funzionari statali non conformi alle procedure di legge devono essere riviste o completate in base alle procedure regolamentari.
Gli organi amministrativi statali in base alle competenze in materia di gestione dei funzionari statali devono dare una sanzione amministrativa o una critica costruttiva, in base alla gravità del fatto, ai funzionari statali principalmente o direttamente responsabili dei casi dei capoversi precedenti, in violazione delle norme del presente regolamento.
Cap. XVIII Disposizioni complementari
Art. 87 - Il Dipartimento del Personale del Consiglio degli Affari di Stato è responsabile dell'interpretazione di queste norme.
Art. 88 - Queste Norme entrano in vigore il 1 ottobre 1993. Il Consiglio degli Affari di Stato ne stabilisce le procedure e le disposizioni concrete di applicazione.
MONDO
CINESE N. 102, SETTEMBRE 1999